EMANATA LA C.M. SU MODALITA’ DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ESPERO

L’11 giugno il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato la circolare n.133215 che   disciplina le modalità  di adesione al Fondo di pensione  complementare Espero.

Come si ricorderà, l’ipotesi di accordo specifico, siglato tra sindacati e ARAN, è stato raggiunto il 31 maggio 2022. La sottoscrizione definitiva è avvenuta il 16 novembre 2023. Successivamente sono intercorse numerose interlocuzioni tra l’Amministrazione scolastica, il Fondo Espero, l’ARAN, il MEF ed il Garante per la protezione dei dati personali, per definire le modalità di comunicazione di adesione al Fondo da parte dei lavoratori della scuola, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Motivazioni queste che hanno determinato un notevole aggravio dei tempi di lavoro.

Il personale della scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2019, può aderire al Fondo di previdenza complementare Espero, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante silenzio-assenso. La circolare ministeriale indica gli adempimenti cui saranno tenuti i dirigenti scolastici, l’Amministrazione scolastica a livello centrale ed il Fondo Espero.

Compito della scuola:
-Fornire   ai   lavoratori,    all’atto   della   firma   del     contratto individuale  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, l’informativa da rendere  in  forma  scritta  sulle modalità  di  adesione  al fondo, anche  con riferimento alla modalità  mediante silenzio-assenso;

-assicurare che l’informativa sia fornita anche al personale già assunto in servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019;

-inserire al SIDI la data di consegna e di presa visione della informativa.


Compito della Amministrazione:

-Gestire i dati, i flussi di comunicazione dei dati (nome, cognome e codice fiscale del lavoratore) con il Fondo Espero

Compito del Fondo Espero:


-comunicare l’avvenuta adesione al Fondo anche mediante silenzio-assenso;

-fornire la possibilità di recedere, se avvenuta con il silenzio-assenso, comunicando le modalità di recesso.

La normativa esplicitata nella circolare riguarda esclusivamente i lavoratori della  scuola e quelli dell’AFAM.

CIRCOLARE MINISTERIALE

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